...errata corrige...
" Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (ad esempio, perché il trasgressore non è presente oppure perché l’auto non si è fermata), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, entro
novanta giorni dall’accertamento deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti obbligati in solido, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento..."
...e ancora...
" Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall’accertamento..."
...però, se i dieci metri di strisciata al passaggio pedonale te li hanno contestati subito, questo è il secondo avviso...mi sa che ti tocca pagare...